Fovoltaico e imprese agricole: chiarimenti dall'Agenzia delle entrate
Ai fini fiscali, un'impresa agricola può considerare la produzione fotovoltaica come "attività connessa", solo se fin dall’inizio del periodo d’imposta svolge esclusivamente attività agricola e ha nella propria ragione sociale indicato "società agricola".
Con Risoluzione n. 98/E del 27 ottobre 2016, l'Agenzia delle entrate si è espressa in merito al caso di una società agricola che gestisce un impianto fotovoltaico, con cui produce energia e la cede al GSE.
Fino al 2015, il volume d’affari derivante dalla produzione di energia risultava superiore a quello proveniente dall'attività agricola e per tale ragione non soddisfaceva i requisiti per essere considerata "attività connessa", ai sensi della Circolare n. 32/E del 6 luglio 2009. Nel 2016 (e presumibilmente anche negli anni successivi) però la situazione è mutata: l’impresa infatti prevede che il volume d’affari derivante dalla produzione di energia sarà inferiore a quello dell’attività agricola principale e per tale ragione chiede all'Agenzia se la produzione fotovoltaica possa — fin dall’inizio del periodo d’imposta (cioè dal 1° gennaio 2016) — essere considerata attività agricola connessa, in modo da poter optare per la tassazione del reddito su base catastale.
Secondo l'Agenzia delle entrate, nel caso specifico la società può optare per la tassazione del reddito su base catastale "in quanto, ha come oggetto sociale lo svolgimento esclusivo di attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del C.c. (tra cui rientra, come attività agricola connessa la produzione di energia fotovoltaica) e ha nella propria ragione sociale l'indicazione di 'società agricola'". L'Agenzia ricorda anche che, secondo le norme vigenti, il reddito relativo alla produzione di energia fotovoltaica è assoggettabile a tassazione catastale nel limite di 260.000 kWh annui. Sulla eventuale produzione di energia eccedente tale limite, il reddito viene determinato forfetariamente applicando il coefficiente di redditività del 25% "nel presupposto che il volume d'affari derivante dallo svolgimento dell'attività agricola principale risulti superiore al volume d'affari derivante dalla produzione di energia fotovoltaica eccedente i suddetti limiti". In caso contrario il reddito relativo all'energia fotovoltaica eccedente il limite "sarà determinato seguendo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa (...)".
Per ogni ulteriore approfondimento, consigliamo di consultare la Risoluzione n. 98/E dell'Agenzia delle enatrate e anche la pagina di approfimento di Nextville dedicata alle regole vigenti sulla fiscalità delle imprese agricole che producono energia.
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