L’installazione di impianti tecnologici non è 'manutenzione ordinaria'
Lo ha stabilito la Consulta, dichiarando illegittima una parte della Legge n. 12/2015 della Regione Liguria, quella relativa alla disciplina dell’attività edilizia.
Con sentenza n. 231 del 3 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 3, 6, 8, secondo trattino, 11, secondo e terzo trattino, 15, 20 e 21 primo trattino della Lr n. 12/2015 con cui la Regione lo scorso anno aveva apportato modifiche alla norma regionale di riferimento sulla disciplina dell’attività edilizia (Lr 6 giugno 2008, n. 16).
Da segnalare, in particolare, la decisione dei Giudici di ritenere illegittima la parte della norma ligure che estendeva l’ambito dei lavori di "manutenzione ordinaria fino a ricomprendervi tipologie di interventi edilizi quali l'installazione di impianti tecnologici "comportanti opere edilizie ma senza creazione di nuova volumetria". Qualificando l'installazione di impianti tecnologici come intervento di manutenzione ordinaria, la norma ligure l’ha illegittimamente inclusa tra gli interventi edilizi eseguibili liberamente, in contrasto con la disciplina statale.
La norma nazionale di riferimento (Dpr 380/2001), infatti, definisce gli interventi di manutenzione ordinaria come "gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" (articolo 3, comma 1, lettera a, del Dpr 380/2001).
Al contrario, la disposizione regionale, "non limitandosi a considerare l'integrazione o il mantenimento in efficienza di impianti tecnologici già esistenti, e includendo, con l'espressione ‘installazione’, anche la realizzazione di nuovi impianti (sia pure non comportanti la creazione di volumetria), si pone in contrasto con la disciplina del Tue [Testo unico edilizia – Dpr 380/2001, ndr] che assoggetta quest'ultima tipologia di intervento al regime della cila o della Scia, a seconda della consistenza del manufatto".
Gli altri rilievi della Consulta hanno riguardato diversi contenuti della norma ligure, sempre relativi alla disciplina dell’attività edilizia. Per ogni ulteriore approfondimento, consigliamo di consultare la Sentenza e le succitate normative, nei Riferimenti qui in basso.
Pagine correlate
-
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
-
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
-
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
-
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)