Milano, 16 novembre 2016 - 00:00

Autorizzazione impianto eolico: no a procedimenti Soprintendenza contrastanti

La Soprintendenza non può dare il proprio assenso al progetto di un impianto eolico in sede di Conferenza dei servizi e, contestualmente, avviare un altro procedimento che di fatto ne impedisce la realizzazione.

Con sentenza n. 4647 dell’11 novembre 2016, il Consiglio di Stato affronta il caso di una Soprintendenza campana che da un lato, con il proprio parere positivo nell’ambito del procedimento unico, ha contribuito all’esito positivo di autorizzazione unica di un impianto eolico e dall’altro, con diverso procedimento, ha dichiarato di notevole interesse culturale l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto.

Questo non significa – rilevano i Giudici – che la Soprintendenza non possa ritenere necessario adottare un atto che dichiari di notevole interesse l'intera area su cui è da costruire o è stato già costruito l'impianto. Essa però avrebbe dovuto agire in modo diverso, impugnando il provvedimento adottato a conclusione dei lavori della conferenza dei servizi oppure richiedendo all'Autorità procedente di rivedere, in sede di autotutela, la decisione assunta.

In definitiva – concludono i Giudici nella sentenza – "le norme di disciplina della materia impediscono ad un'Amministrazione preposta alla tutela del paesaggio di fornire il proprio assenso nell'ambito della conferenza di servizi ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica all'esercizio di impianti di energia elettrica da fonte rinnovabile e, contestualmente, dare avvio ad un procedimento, formalmente, diverso di dichiarazione dell'area di notevole interesse culturale il cui esito incide, sostanzialmente, sulla determinazione assunta all'esito dei lavori della conferenza, impedendo lo svolgimento dell'attività autorizzata".