Detrazioni 50%, spese per box anche senza bonifico
Via libera alla detrazione del 50% per le spese effettuate per il box auto di pertinenza, anche in caso di acquisto senza bonifico bancario o postale.
Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate con la Circolare 43/E, rispondendo al quesito di un contribuente che ha acquistato da una società di costruzione un appartamento e un box auto da destinare a pertinenza dell'abitazione stessa. Il prezzo per l’acquisto dell’appartamento e del box è stato sostenuto mediante assegni bancari.
Com'è noto, per usufruire delle detrazioni del 50% (ex 36%), le spese detraibili devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento (per maggiori informazioni, vedi i Riferimenti in basso).
Il contribuente ha chiesto, perciò, se fosse possibile beneficiare della detraibilità ai fini IRPEF delle spese sostenute per l’acquisto del box auto, anche se le spese non erano state pagate tramite bonifico.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Chi ha acquistato un box ad uso residenziale e vuole usufruire delle detrazioni previste per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a immobili residenziali, nonché, per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, può farlo anche nel caso di pagamento che non risulti da un bonifico. A patto che il ricevimento delle somme da parte dell’impresa "risulti attestato dall’atto notarile. Inoltre, il contribuente deve farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente".
L'Agenzia, inoltre, aggiunge che "anche in caso di bonifico bancario compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%, il contribuente può continuare ad aver diritto all’agevolazione. Basterà farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva in cui il venditore afferma di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa".
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