Impianti FER: Autorizzazione unica anche per le opere connesse
Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili sono assoggettate ad Autorizzazione unica e non vanno autorizzate con procedimento separato.
Questo quanto stabilito dalla Sentenza del Tar Campania n. 2504/2016, che ha respinto il ricorso di un Comune il quale pretendeva l'annullamento di un'Autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Campania per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.
Tra i motivi del ricorso, il Comune ha contestato la correttezza formale del procedimento attivato per il rilascio dell'Autorizzazione unica: a suo parere le opere di connessione del parco eolico (stazione di trasformazione e stazione di smistamento) non avrebbero dovuto essere autorizzate nell'ambito dell'Autorizzazione unica, come previsto dal Dlgs 387/2003, ma "nell'ambito di un separato procedimento attivato ad istanza della società Terna ai sensi del Dlgs n. 28/2011, regolante di procedimenti di autorizzazione alle opere di ampliamento e sviluppo della rete elettrica".
I Giudici hanno respinto il ricorso del Comune con le seguenti motivazioni: "l'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 assoggetta espressamente alla autorizzazione unica ... la realizzazione non solo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ma anche delle opere connesse e delle infrastrutture, indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli stessi".
Mentre, l'articolo 16 del Dlgs n. 28/2001 dispone che sia prevsito un diverso procedimento autorizzatorio, attivato su iniziativa del gestore di rete, per le "opere di sviluppo funzionali all'impianto e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione".
Inoltre il Comune ha lamentato un'inadeguata presa in considerazione del suo dissenso espresso in Conferenza dei servizi e riguardante la tutela degli interessi territoriali, ambientali e della salute pubblica connessi alla pianificazione territoriale.
I Giudici hanno respinto anche tale doglianza, chiarendo che l'autorizzazione unica, resa a seguito della Conferenza di Servizi, "costituisce il momento di sintesi della pluralità degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento e che il provvedimento finale rimane demandato, nella sua dimensione conclusiva, alla valutazione discrezionale della Regione, rispetto alla quale il Comune non vanta alcun potere di veto. Il parere espresso dal Comune in sede di conferenza di servizi, quindi, non ha ... valore vincolante per la Regione che può discostarsene nel bilanciamento dei contrapposti interessi".
Pagine correlate
-
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
-
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
-
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
-
in Nextville (Iter autorizzativi)