In vigore Dlgs 'Scia 2': per le rinnovabili occorre la Scia?
Entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre il provvedimento che individua le attività private soggette ai diversi regimi amministrativi e che passa in rassegna gli iter autorizzativi in campo edilizio.
Il Dlgs 25 novembre 2016, n. 222 (Dlgs "Scia 2"), in attuazione della legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione, effettua una ricognizione delle attività sottoposte ai seguenti procedimenti: comunicazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio-assenso, provvedimento espresso.
L’elenco delle attività è riportato nella Tabella A allegata al Dlgs e individua anche i regimi giuridici relativi alle principali opere edilizie.
Segnaliamo inoltre che nel paragrafo dedicato agli iter autorizzativi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, è indicata la Scia quale regime amministrativo di riferimento per l’autorizzazione di impianti con potenza inferiore alle soglie oltre le quali è richiesta l’Autorizzazione unica (Dlgs 387/2003). Ricordiamo però che l’articolo 6 del Dlgs 28/2011, a partire dal 29 marzo 2011 ha introdotto per tali tipologie di impianti a fonti rinnovabili un particolare iter procedimentale semplificato: la Procedura abilitativa semplificata (PAS). All’origine di questa sovrapposizione, dunque, sembrerebbe esservi un mancato coordinamento normativo, sui cui eventuali effetti è ancora troppo presto per pronunciarsi.
Regioni ed enti locali hanno tempo fino 30 giugno 2017 per adeguarsi alle disposizioni del Dlgs.
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