Milano, 1 dicembre 2016 - 00:00

Certificati bianchi, novità per biomasse e bioliquidi

Il Gestore dei servizi energetici, dopo un confronto con gli operatori del settore, ha pubblicato dei chiarimenti relativi agli impianti alimentati a biomasse e bioliquidi.

Due sono i documenti pubblicati dal GSE:

Interventi di efficienza energetica relativi ad impianti alimentati a biomasse e bioliquidi. Chiarimenti operativi, in cui si precisa che ai fini dell’accesso del meccanismo è necessario rispettare — come previsto dall’Allegato 2 del Dlgs 28/2011 — i requisiti riferiti a:

— rendimento di generazione degli impianti;

— limiti delle emissioni in atmosfera;

— tipologia di biomassa impiegata;

— laboratori accreditati al rilascio delle attestazioni circa rispetto dei precedenti punti;

— dichiarazioni dei produttori circa la corrispondenza degli impianti con quelli oggetto delle suddette attestazioni.

Pertanto, in fase di presentazione di un progetto è necessario rispettare i requisiti e le metodologie di prova indicati nella colonna "Requisiti" e "Metodologia di prova" nella tabella contenuta nel Documento ed allegare la documentazione indicata nella colonna "Documentazione da fornire", contenuta nella medesima tabella (vedi il Documento nei riferimenti in basso).

Procedura per la verifica del rispetto dei limiti di rendimento degli impianti alimentati a biomasse e bioliquidi, dove vengono definiti i contenuti della relazione prevista dall'Allegato 2 del Dlgs 28/2011 e "finalizzata alla verifica del rispetto del limite di rendimento dell’85% per impianti alimentati a biomasse ovvero bioliquidi".

Secondo quanto precisato nel documento, la relazione, redatta da un laboratorio accreditato alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025, dovrà contenere le seguenti sezioni:

• Sezione 1: descrizione dell’impianto,

• Sezione 2: energia primaria fornita dalla biomassa o dai bioliquidi,

• Sezione 3: metodologia di calcolo del rendimento.

Per maggiori informazioni, vedi i riferimenti in basso.