Milano, 6 dicembre 2016 - 00:00

Certificati bianchi, nuovi obiettivi e nuove Linee guida

La bozza di decreto diffusa il 30 novembre 2016 prevede la determinazione degli obiettivi nazionali di risparmio energetico dal 2017 al 2020 e l'approvazione delle nuove Linee guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti.

I nuovi obiettivi

Secondo lo schema di decreto, gli obiettivi nazionali da conseguire nel periodo 2017-2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi e dei Certificati Bianchi CAR sono i seguenti:

• 7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017,

• 8,23 milioni di TEP di energia primaria nel 2018,

• 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019,

• 11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.

Gli obiettivi per il post 2020 dovranno essere definiti da un decreto interministeriale entro il 31 dicembre 2019.

Le nuove Linee guida

Come riportato nella Relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, le nuove Linee guida si propongono di superare alcune rilevanti criticità insite nel meccanismo, e cioè:

• il rischio di conteggiare risparmi e attribuire Certificati Bianchi per risparmi futuri o solo potenziali, che potrebbero non essere realizzati a causa di dismissioni o riqualificazioni anticipate degli impianti;

• la necessità di aggiornare il ruolo, le conseguenti responsabilità e i diritti nei confronti del GSE di quelli che le attuali Linee guida chiamano "soggetto proponente" e "cliente partecipante";

• la necessita di una metodologia più oggettiva per la valutazione dei progetti dei settori industriali e infrastrutturali;

• l'assenza di una modalità efficace per tener conto dell'evoluzione tecnologica nel corso della vita del progetto, che dovrebbe portare a rivedere la durata del sostegno pubblico o comunque a non assumere necessariamente l'intera vita tecnica come parametro uniforme di riferimento.

Per superare queste criticità, le nuove Linee guida:

• introducono una forma di corresponsabilità tra il soggetto che effettua effettivamente l'investimento (soggetto titolare del progetto) e il soggetto eventualmente incaricato da esso per la presentazione della domanda (soggetto proponente, in maggioranza una ESCO), e che non necessariamente coincide con il titolare. Al soggetto proponente, ove espressamente richiesto dal titolare, possono anche essere direttamente riconosciuti i Certificati Bianchi;

• definiscono in modo più puntuale i concetti di baseline e addizionalità, anche prevedendo la pubblicazione di guide settoriali di riferimento per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti, corredate della descrizione delle migliori tecnologie disponibili, delle potenzialita di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione che fornisca indicazioni in merito all'individuazione del consumo di riferimento;

• stabiliscono che l'erogazione dei Certificati Bianchi venga effettuata sulla base delle effettive rendicontazioni dei risparmi per un massimo di anni pari alla vita utile;

incentivano esclusivamente la componente di efficienza energetica anche alle fonti rinnovabili, cui oggi è riconosciuta tutta la produzione in quanto risparmio di energia fossile (non conteggiabile ai fini degli obiettivi di efficienza);

• e introducono un nuovo metodo di valutazione standardizzata, chiamato Progetto Standard (PS), in luogo delle attuali schede standard e analitiche.

Per ora abbiamo solo uno schema di decreto e occorre attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma, dal momento che gli obiettivi nazionali erano in scadenza al 31 dicembre di quest'anno e che aspettavamo le nuove Linee guida da due anni, possiamo dire che un passo avanti lo si è fatto. Speriamo non occorrerà attendere ancora molto prima che lo schema di decreto diventi legge. Vi terremo informati.

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