Veneto: nuove limitazioni per impianti a biomassa e biogas
Introdotti requisiti stringenti in termini di distanze minime da residenze civili e da centri abitati e di conformità ai piani urbanistici e territoriali.
Con l'articolo 111 del "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" (Lr 30 dicembre 2016, n. 30), la Regione Veneto introduce alcune significative limitazioni alla realizzazione e all'ampliamento di impianti alimentati a biomassa, a biogas, a gas di discarica e di depurazione con potenza elettrica uguale o superiore a 999 kW.
Oltre alla distanze minime richieste rispetto alle residenze civili sparse e ai centri abitati (particolarmente stringenti per gli impianti sopra i 3.000 kW elettrici), il provvedimento regionale prevede anche che i manufatti e le installazioni relativi agli impianti energetici a biomassa e biogas possano essere autorizzati "qualora conformi alle disposizioni stabilite per gli elementi costituenti la rete ecologica, come individuata e disciplinata nei piani urbanistici approvati o adottati e in regime di salvaguardia (...)".
Inoltre, fino all'entrata in vigore delle linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili (ai sensi del Dm 10 settembre 2010), gli impianti a biomassa e biogas e i loro ampliamenti "possono essere autorizzati in zona agricola esclusivamente qualora richiesti dall'imprenditore agricolo a titolo principale".
Quanto previsto dall'art. 111 del Collegato non si applica agli impianti a biomassa e biogas a servizio di opere pubbliche o di pubblica utilità e agli ampliamenti di quelli già esistenti al 30 dicembre 2016, data di entrata in vigore della legge.
Per ogni ulteriore approfondimento, consigliamo di consultare la norma regionale e anche il nostro Dossier Regione Veneto, sempre aggiornato alle ultime novità normative.
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