Pas: solo il Comune può verificare ex post presupposti autorizzazione
Nessuna amministrazione diversa da quella comunale può decidere sulla sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per la costruzione e l’esercizio di un impianto FER autorizzato mediante Pas.
Con Sentenza n. 256 del 16 febbraio 2017, il Tar Calabria ha accolto il ricorso contro una determinazione della Soprintendenza che – annullando in autotutela le proprie precedenti determinazioni di assenso - aveva diffidato una società dal dare inizio ai lavori di installazione di 12 aerogeneratori, tutti autorizzati mediante 12 distinte procedure di Pas (Procedura abilitativa semplificata).
Secondo l’amministrazione statale, la parcellizzazione operata dalla società attraverso l’attivazione di diversi procedimenti semplificati nascondeva in realtà un più complessivo "parco eolico", comportando quindi la necessità di un riesame globale degli atti autorizzativi.
Secondo i giudici amministrativi, però, con la determinazione della Soprintendenza "si è inteso incidere sull'efficacia autorizzatoria dei titoli abilitativi formati su istanza dell'interessata ex articolo 6 comma 4 del Dlgs 28/2011, (…) vietando l'esercizio dell'attività economica cui essi erano finalizzati ed esercitando di fatto una verifica 'ex post' sulla sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per l'esercizio della stessa, in 'sostituzione' del Comune, unico responsabile del procedimento cui infatti è rivolta l'istanza del privato (…)".
Riconoscere ad un'amministrazione diversa da quella responsabile del procedimento un concorrente potere di verifica ex post "costituirebbe una palese violazione dei principi di semplificazione e unicità del centro decisionale che la normativa settoriale di derivazione europea mira invece a realizzare, nell'ottica di liberalizzazione e incentivazione delle attività oggetto di disciplina ex articolo 6 Dlgs 28/2011".
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