Cessione credito ecobonus condomini: la scadenza del 31 marzo
C'è ancora una settimana di tempo per trasmettere alla banca dati del Fisco la comunicazione di cessione dell'ecobonus, maturato in relazione alle spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici.
Lo ricorda "FiscoOggi", la rivista telematica dell’Agenzia delle entrate, riepilogando anche tutti i principali adempimenti richiesti in caso di cessione del credito da parte di soggetti ricadenti nella cosiddetta "no tax area".
Dallo scorso 31 gennaio sul sito dell’Agenzia è disponibile l'applicazione gratuita con cui l'amministratore (o, in caso di condominio minimo, il condomino incaricato) deve fornire: il totale della spesa sostenuta nel 2016; l’elenco dei bonifici effettuati; il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito; l'importo del credito ceduto da ciascun condomino; il codice fiscale dei fornitori destinatari e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. Attenzione: il mancato invio della comunicazione entro il 31 marzo 2017 rende inefficace la cessione del credito.
E' previsto che, a partire dal 10 aprile 2017, i fornitori potranno fruire del credito in 10 quote annuali di pari importo. Il credito potrà essere utilizzato solo in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia. La quota di credito non fruita nell’anno può essere riportata nei periodi d'imposta successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.
Ricordiamo che tutti i criteri e le modalità della cessione del credito sono dettagliati nel Provvedimento 22 marzo 2016 dell’Agenzia delle entrate. Per ogni ulteriore approfondimento, consigliamo anche di consultare la pagina di Nextville dedicata all'analisi della cessione del credito per riqualificazione energetica parti comuni condominiali.
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