Milano, 28 marzo 2017 - 00:00

Canoni idroelettrico: criteri generali per determinarli sono di competenza statale

Le Regioni possono quantificare la misura dei canoni idroelettrici, ma non possono adottare criteri generali per la loro determinazione, essendo questa di competenza esclusiva statale.

Questo è in sostanza il contenuto della sentenza n. 59 del 24 marzo 2017, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di diverse disposizioni contenute in tre distinte leggi regionali abruzzesi, tutte relative alle modalità di determinazione del canone idroelettrico. Canone che – come osservano i Giudici — nelle altre Regioni, secondo quanto previsto dalla normativa statale di riferimento (artt. 6 e 35 del Rd 1775/1933), viene parametrato alla "potenza nominale media", mentre soltanto in Abruzzo si fa riferimento alla "potenza efficiente". Si tratta di una difformità normativa che "determinerebbe un sensibile aumento dei canoni concessori, fino a triplicarli, alterando le condizioni concorrenziali a detrimento degli operatori insediati in Abruzzo".

Le Regioni, nel rispetto del principio fondamentale "della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava", nonché dei principi di economicità e ragionevolezza, hanno certamente competenza per quantificare la misura dei canoni idroelettrici, dal momento che tale intervento è riconducibile alla materia di potestà concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". L'adozione dei criteri generali per la determinazione del canone, però, è attività ascrivibile alla competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza".

Come ribadito più volte nella sentenza, l’articolo 37 comma 7 del Dl 83/2012 ha demandato ad un decreto ministeriale – non ancora emanato – il compito di stabilire i criteri generali per la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico. Ma finché non verrà adottato tale decreto, "in tale ambito restano pur sempre fermi, ove stabiliti, i criteri previsti dalla normativa statale di riferimento". La potenza nominale media, quindi, costituisce un criterio inderogabile da parte delle Regioni.