Milano, 7 aprile 2017 - 00:00

Pas, il Comune non può restituirla al richiedente

La normativa non prevede la possibilità che un Comune possa, per qualsiasi ragione, restituire al proponente l’impianto la pratica di Procedura abilitativa semplificata.

Con sentenza n. 203 del 14 marzo 2017, il Tar Calabria affronta il caso di un Comune calabrese che ha "restituito" al richiedente una Pas presentata per un impianto minieolico da 60 KW, con la motivazione che – essendo l’area interessata dal progetto sottoposta a tutela ambientale-paesaggistica – la pratica avrebbe dovuto prima essere soggetta a screening oppure a valutazione di impatto ambientale.

I giudici amministrativi sottolineano che la disciplina della Pas (articolo 6 del Dlgs 28/2011) non contempla in alcun modo la restituzione della pratica al richiedente. Tale disciplina,invece, impone al Comune di notificare "all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento", nel caso in cui entro la data di inizio lavori venga riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite dal comma 2 dell’articolo 6 del Dlgs 28/2011 (compatibilità con strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, ecc.). Se il Comune non procede in tal senso, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della Pas, l'attività di costruzione dell’impianto deve ritenersi assentita.

Ricordano i giudici che la presenza di vincoli ambientali e  paesaggistici nell'area interessata dall’impianto presuppone la necessità di allegare alla Pas ulteriori "atti di assenso", ottenibili – secondo quanto previsto dal Dlgs 28/2011 – attraverso due distinte modalità:

• nel caso in cui siano richiesti atti di assenso di competenza comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione di Pas, è il Comune stesso che provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento;

• nel caso in cui siano richiesti atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio oppure convocare, entro venti giorni dalla presentazione della Pas, una Conferenza dei servizi che sospende il termine temporale della procedura.