Tar Sardegna: no competenza autonoma Comune su ubicazione impianti FER
Un Comune non può influire, attraverso gli strumenti urbanistici generali, sulla disciplina della localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (nel caso specifico, degli impianti eolici), che rimane materia di competenza della Regione.
Rifacendosi ad una giurisprudenza ormai consolidata (Sentenze Corte Costituzionale n. 275/2011 e n. 224/2012), il Tar Sardegna – con sentenza n. 271 del 21 aprile 2017 – ha ribadito che è compito delle Regioni indicare le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili.
La disciplina autorizzativa prevista dal Dlgs n. 387/2003 non contempla in alcun modo una funzione autonoma del Comune in materia di localizzazione degli impianti, stabilendo anzi che l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico". Secondo i giudici amministrativi, questo dato normativo "non può avere altro significato se non quello di rendere irrilevanti eventuali norme urbanistiche o norme tecniche di attuazione contrastanti con le scelte di localizzazione effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione unica; e, conseguentemente, esclude una competenza del Comune in punto di localizzazione di detti impianti".
Il sistema delineato nell'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003, che riconosce alle Regioni il potere di "procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti" sulla base del dettato nazionale, costituisce già "un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici".
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