In GU il decreto su premio tariffario riduzione emissioni ex Dm 6 luglio 2012
Il Dm Ambiente 14 aprile 2017 stabilisce le modalità per la verifica e la comunicazione del rispetto delle condizioni di accesso al premio tariffario per la riduzione delle emissioni inquinanti, previsto dal Dm 6 luglio 2012 per gli impianti a biomasse.
Il nuovo provvedimento va ad attuare quanto previsto dall’articolo 8 comma 7 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 sull’incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche. Tale comma stabilisce che agli impianti a biomasse e biogas di qualsiasi potenza, anche oggetto di rifacimento, alimentati con biomasse di "Tipo a" (prodotti di origine biologica) e/o di "Tipo b" (sottoprodotti di origine biologica) è assegnato un premio di 30 €/MWh, qualora siano soddisfatti i requisiti di emissione in atmosfera riportati nella tabella dell'Allegato 5 del Dm 6 luglio 2012.
Il Dm Ambiente 14 aprile 2017 prescrive anche le caratteristiche e le prestazioni minime del sistema di analisi delle emissioni (sistema SAE), utilizzabile ai fini dell'accesso al premio in alternativa al sistema di monitoraggio in continuo (sistema SME).
Completano il provvedimento i tre seguenti allegati:
• Allegato I — Indice della comunicazione al Gestore dei sevizi energetici
• Allegato II — Tariffe delle attività di verifica e comunicazione
• Allegato III — Monitoraggio delle emissioni
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