Milano, 20 giugno 2017 - 00:00

Certificati Bianchi, revisione del contributo tariffario

Prezzo di riferimento rilevante di sessione, contributo tariffario di riferimento, contributo tariffario definitivo e rideterminazione dei parametri beta e gamma per la definizione del coefficiente k. Queste le principali novità. Vediamole nel dettaglio.

Con la delibera n. 435/2017/R/EFR del 15 giugno 2017, l'Autorità ha rivisto le modalità con cui calcolare il contributo riconosciuto ai distributori di energia elettrica e gas, che devono adempiere agli obblighi di risparmio energetico previsti dal Dm Sviluppo economico 11 gennaio 2017, per il periodo 2017-2020.

Tali modalità erano già state definite con la delibera n. 13/2014/R/EFR, con cui l'Autorità aveva introdotto un contributo tariffario preventivo e un contributo tariffario definitivo.

La revisione introdotta dalla delibera n. 435/2017/R/EFR prevede il mantenimento sia del contributo tariffario preventivo — rinominato contributo unitario di riferimentoche del contributo tariffario definitivo unitario, ma con qualche modifica nelle modalità di calcolo.

Per quel che riguarda il contributo di riferimento, è stato previsto che esso venga definito in base ai volumi delle transazioni sul mercato dei TEE e tramite accordi bilaterali.

Si ricorda che, il contributo preventivo era precedentemente determinato anche in funzione della variazione dei prezzi dell’energia per i clienti domestici; questa pratica, a parere dell'Autorità, non è più rappresentativa del costo del meccanismo e degli interventi di risparmio energetico effettuati.

Il calcolo del contributo tariffario definitivo, alla conclusione di ciascun anno d’obbligo, viene eseguito, invece, in funzione:

• del corrispondente contributo di riferimento;

• del valore medio ponderato dei prezzi degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato nel medesimo anno d’obbligo. Per determinare tale valore, è stato introdotto il "prezzo di riferimento rilevante di sessione" (che il GME dovrà pubblicare sul proprio sito internet in conclusione di ciascuna sessione di mercato), determinato dal prezzo medio, ponderato per le relative quantità, delle transazioni eseguite nella sessione e concluse a un prezzo compreso entro un intervallo del ±12% rispetto al prezzo di riferimento rilevante della sessione precedente.

• del coefficiente adimensionale k, che esprime il grado con cui si tiene conto dei prezzi di scambio sui mercati;

• della rideterminazione dei parametri β (da 0,85 a 0,9) e γ (per un valore di 2€/TEE per il 2017 e 4 €/TEE per gli anni successivi).