Split payment, dal 1° luglio anche per GSE e RSE
Le fatture relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi emesse nei confronti del GSE e di RSE dovranno essere assoggettate al regime di scissione dei pagamenti dell'Iva, anche noto come Split Payment.
Introdotta già dal 2015 con Legge 23 dicembre 2014, n. 190, si tratta di una misura che modifica le disposizioni sull’Iva per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.
Questa misura non incide sulle modalità di fatturazione: il cedente/prestatore procede alla fatturazione delle operazioni secondo le modalità ordinarie, ma l'Iva, se pur esposta in fattura, non viene corrisposta al cedente/prestatore, ma viene versata allo Stato direttamente dal committente.
Tale versamento deve però poter avvenire con modalità particolari, giacché le Amministrazioni pubbliche non si comportano, in campo Iva, come gli enti commerciali. Infatti, le loro attività istituzionali non sono assoggettate a Iva, dunque non hanno gli stessi obblighi di liquidare il debito Iva indipendentemente dall’avvenuto pagamento della fattura relativa. La caratteristica principale di questa diversa modalità è il differimento del versamento all’erario nel momento in cui la fattura viene pagata: da ciò il nome di Split Payment, pagamento differito.
Il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, modificando il Dpr 633/72, ha esteso il meccanismo dello Split payment anche alle cessione dei beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle società controllate indirettamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministeri e dai Ministeri.
Ricerca sistema energetico (RSE) e Gestore dei servizi energetici (GSE) rientrano nel nuovo perimetro definito dalla legge 50/2017, perchè la prima è controllata dal GSE che, a sua volta, è controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Per tale motivo, tutte le aziende e i fornitori che cedono beni e prestano servizi nei confronti del GSE e di RSE, dal 1° luglio 2017 sono assoggettati al regime dello Split payment.
Il GSE fa presente che "restano escluse dall’applicazione dello Split payment le operazioni soggette al regime di inversione contabile – Reverse Charge, tra le quali si ricordano le operazioni aventi ad oggetto compravendita di energia elettrica e certificati energetici... salvo integrazioni o modifiche che potranno scaturire dal Decreto attuativo previsto dall’articolo 1 comma 3 del Dl 50/2017" (per maggiori informazione sull'inversione contabile nel settore energetico e dell'edilizia, vedi i riferimenti in basso).
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