La riforma della VIA in Gazzetta Ufficiale
Entrano in vigore il 21 luglio 2017 le numerose modifiche alla disciplina della valutazione di impatto ambientale, introdotte dal Dlgs n. 104 del 16 giugno 2017 di attuazione della direttiva 2014/52/Ue.
Le modifiche apportate al Dlgs 152/2006 ridisegnano profondamente caratteristiche e modalità di svolgimento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (cosiddetto "screening") e di VIA.
Per i procedimenti di competenza statale, viene introdotta la facoltà del proponente di richiedere "che il provvedimento di Via sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto". Analogamente, nei casi di VIA regionale è previsto – in maniera obbligatoria – il rilascio di un "provvedimento autorizzatorio unico regionale".
Da segnalare anche le modifiche agli allegati alla Parte seconda del Dlgs 152/2006, con alcune novità che riguardano gli impianti a fonti rinnovabili. Tra queste, l'inserimento tra i progetti da sottoporre a VIA statale degli "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW".
Le disposizioni del Dlgs n. 104/2017 si applicano ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017. La previgente disciplina si applica invece ai procedimenti che, sempre alla data del 16 maggio 2017, risultano pendenti o per i quali è già stata avviata la fase di consultazione o, ancora, per i quali è stata presentata istanza (in quest'ultimo caso l'autorità competente, su richiesta del proponente, può disporre l'applicazione della nuova disciplina).
La redazione di Nextville è già al lavoro per aggiornare tutte le pagine del sito interessate dalle nuove disposizioni in materia di VIA.
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