Etichettura energetica, in vigore le nuove regole
Dal 1° agosto 2017 entrano in vigore le nuove regole sull'etichettatura energetica degli elettrodomestici che prevedono il riscalaggio delle classi e l'adozione di una banca dati. Gli obblighi informativi per i fornitori si applicheranno dal 1° gennaio 2019.
Con il regolamento 2017/1369/Ue — che ha abrogato la direttiva 2010/30/Ue — da domani, 1° agosto 2017, entreranno in vigore le nuove regole sull'etichettatura energetica dei prodotti che consumano energia.
Tra le novità di maggiore rilievo:
• la riduzione delle scale di efficienza: dalle indagini condotte presso i consumatori è emerso che circa l'85% dei cittadini europei guarda sempre l'etichetta energetica prima di acquistare un prodotto. Tuttavia, quella attuale — che ha una scala che va da A+++ a G — risulta di difficile comprensione. Per renderla più fruibile, si è pensato di ridurre la scala delle classi: la nuova etichetta andrà da A a G;
• la creazione di una banca dati per agevolare il controllo e fornire un utile strumento ai consumatori.
Gli obblighi informativi per i fornitori (Allegato 1 al Regolamento) si applicheranno dal 1° gennaio 2019. Mentre le etichette con le classi riscalate verranno messe a disposizione della Commissione con gradualità e per gruppi di prodotti, secondo le tempistiche indicate nel regolamento stesso, attraverso la pubblicazione di specifici "atti delegati" (vedi il regolamento nei Riferimenti in basso).
Misure transitorie
Secondo quanto disposto dal regolamento:
• "per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato o messe in servizio conformemente alla direttiva 2010/30/Ue prima del 1° agosto 2017, il fornitore, per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stata fabbricata l'ultima unità, mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione";
• "per i modelli disciplinati da un atto delegato immessi sul mercato tra il 1° agosto 2017 e il 1° gennaio 2019, il fornitore, entro il 30 giugno 2019", deve inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni presenti nell'Allegato 1 al Regolamento (vedi i Riferimenti in basso).
• gli "atti delegati" — e cioè i diversi regolamenti adottati nel corso degli anni e riferiti a specifici prodotti adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/Ue e della direttiva 96/60/Ce — rimarranno in vigore fino a quando non verranno abrogati da un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento 2017/1369/Ue, che disciplini il pertinente gruppo di prodotti.
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