Milano, 1 agosto 2017 - 00:00

Incentivi idroelettrico, il Tar interviene sul Dm 23 giugno 2016

Il Tar ha ritenuto inammissibile l'esclusione da qualsiasi incentivo degli impianti idroelettrici di potenza nominale superiore ai 5 MW e ingiustificata la situazione di vantaggio che deriva agli enti pubblici rispetto agli operatori privati.

Con la sentenza n. 8997 del 27 luglio 2017, il Tar Lazio, accogliendo in parte il ricorso di Assoidroelettrica — ha disposto l'annullamento de:

• l'articolo 4, comma 3, lettera f, del Dm 23 giugno 2016;

• il combinato disposto fra gli articoli 4, commi 1 e 2, 5 e 12, comma 3, sempre del Dm 23 giugno 2016, nella parte in cui viene esclusa ogni incentivazione per gli impianti idroelettrici con potenza nominale al di sopra dei 5 MW.

Il vantaggio indebitamente riconosciuto agli enti pubblici

L'articolo 4, comma 3, lettera f, del Dm 23 giugno 2016 ammette l'accesso diretto agli incentivi previsti per "gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate, ivi inclusi i consorzi di bonifica, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c)" e cioè le soglie massime indicate per gli impianti privati.

A parere dei Giudici, in tal modo si introduce "un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato di riferimento, in contrasto con i principi euro-unitari di libera concorrenza e di non discriminazione che caratterizzano il mercato della produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica".

Infatti, è evidente che quanto disposto dal decreto avvantaggi gli enti pubblici rispetto agli operatori privati: il beneficio dell'accesso diretto agli incentivi viene riconosciuto all'ente pubblico pur a fronte di valori di potenza nominale degli impianti pari al doppio della soglia massima indicata per gli impianti privati. In tal modo, si impone ai privati "la ben più ardua strada" delle procedure selettive e della relativa iscrizione ai Registri.

I Giudici fanno notare che la situazione che si viene, così, a creare non è "lontana dall'aver riconosciuto un indebito aiuto di Stato ad una determinata categoria di produttori di energia rinnovabile (gli enti pubblici, ndr)... tale da favorirli rispetto agli altri operatori (i privati, ndr), all'interno di un mercato ... che ha natura di mercato aperto" e caratterizzato dalla libera concorrenza.

L'esclusione degli impianti idroelettrici con potenza superiore ai 5 MW

In base all'articolo 4, comma 2 del Dm 23 giugno 2016, gli impianti idroelettrici con potenza superiore ai 5 MW potenza potrebbero teoricamente accedere alle sole procedure d'asta. Tuttavia, l'articolo 12, comma 3, nell'indicare i contingenti di potenza disponibili per le procedure d'asta, non prevede la disponibilità di alcun contingente per il settore idroelettrico. C'è poi l'articolo 5 il quale stabilisce che "i valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile".

Con tale combinato di articoli, di fatto si nega l'accesso agli incentivi agli impianti idroelettrici con potenza superiore ai 5 MW.

E il Ministero non avrebbe potuto farlo perchè, ciò facendo, non ha tenuto conto di quanto previsto da una norma di rango superiore e cioè il Dlgs 28/2011, il quale "non prevede soglie di potenza oltre le quali è possibile escludere gli incentivi per una specifica fonte rinnovabile e che, invece, abilita unicamente a stabilire una soglia che diversifichi i due diversi regimi di incentivazione" e cioè i Registri e le Aste.

I Giudici non hanno accolto, invece, le altre richieste di annullamento di Assoelettrica. Per maggiori informazioni, vedi la sentenza nei Riferimenti in basso.