Legge sulla concorrenza in GU: tutte le novità in materia di energia
E’ stata finalmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge sulla concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124), con alcune significative disposizioni su energie rinnovabili, efficienza energetica e mercato dell'energia.
Moduli fotovoltaici non conformi
Per salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, "agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione". Rimane comunque al GSE la facoltà di annullare la maggiorazione tariffaria per i moduli made in Ue (Quinto Conto energia) e per quelli costituenti elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline (Quarto Conto energia).
Nuova opzione incentivo bioliquidi sostenibili
L'articolo 5, comma 7-bis del Dl 21 giugno 2013, n. 69 (cd. "Decreto Fare") aveva previsto che gli impianti a bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31/12/12 potessero scegliere di incrementare l’incentivazione del 20% per un massimo di un anno e del 10% per il secondo anno, con corrispondente riduzione del 15% dell’incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione. Ora, con una modifica al comma 7-bis, viene introdotta una seconda opzione, alternativa a questa: comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, il produttore può richiedere "di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni gia applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di 4 anni a partire dal 1° luglio 2016".
Certificati Bianchi, controlli e sanzioni
All'articolo 42 del Dlgs 28/2011, vengono aggiunte nuove misure nell'attività di verifica del Gestore dei servizi energetici per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi. Nei casi in cui il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento, ma da documenti non veritieri o da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, "è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli ... gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione ... decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento ... decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica".
Sistemi di distribuzione chiusi
Il comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 93/2011 prevede che il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, deve essere indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. La legge sulla concorrenza ha previsto che tale disposizione non si applichi ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi facenti parte di un'impresa verticalmente integrata e che servono meno di 25.000 punti di prelievo. A costoro si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile. Sono escluse le imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.
Maggior tutela
La legge fa slittare l’abolizione della maggior tutela al 1° luglio 2019, per dare più tempo ai consumatori di energia elettrica e gas metano di prendere consapevolezza della riforma. L'Autorita per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dovrà adottare delle disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro che, al 30 giugno 2019, rimarranno senza fornitore di energia elettrica o che non avranno scelto il proprio fornitore nel mercato libero.
Inoltre, per garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, entro il 29 gennaio 2018, l'Autorità dovrà predisporre un "portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi (Smc)".
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