Milano, 6 settembre 2017 - 00:00

Microcogeneratore a biomassa e cippatrice: serve Aua preventiva

Un impianto di microcogenerazione a biomasse sotto i 50 kW, pur essendo soggetto a semplice Comunicazione al Comune, necessita dell'Autorizzazione unica ambientale qualora sia produttivo di emissioni in atmosfera.

Con sentenza n. 523 del 20 luglio 2017, il Tar Umbria si è occupato del caso di un microcogeneratore a biomasse da 49 kWe, installato presso un’azienda agricola e realizzato – così come previsto dal Dlgs 28/2011 e anche dal Regolamento regionale umbro n. 7/2011 – mediante Comunicazione al Comune di inizio e di fine lavori. 

La presenza di un impianto di essicazione e di cippatura della biomassa, correlati al suddetto microcogeneratore e possibili fonti di emissioni, hanno portato dapprima il Comune – con determinazione dirigenziale assunta a seguito di un tavolo tecnico tra Provincia di Perugia, Arpa e Usl — a sospendere l'efficacia dell'attestazione di agibilità dell’impianto di microcogenerazione e successivamente – con ordinanza sindacale – a impedire la messa in esercizio degli impianti di essicazione e cippatura senza la relativa Aua.

I giudici amministrativi, pur dichiarando nulle sia la determinazione dirigenziale che l’ordinanza sindacale per una lunga serie di motivazioni formali e sostanziali, sul merito dei titoli autorizzativi condividono "in linea di massima quanto evidenziato nello stesso parere espresso dalla Provincia, dal momento che la macchina cippatrice appare in realtà oramai come parte integrante del ciclo produttivo e, come verificato dalle autorità competenti, idonea a produrre emissioni in atmosfera (oltre che sonore) con conseguente necessità per la ricorrente — a prescindere dalla potenza dell'impianto — di attivare il procedimento di Aua prima della messa in esercizio, ai sensi dell'articolo 3 del Dpr n. 59 del 2013".

Quindi, in conclusione "anche un impianto di microgenerazione [o, più correttamente, "microcogenerazione", ndr] alimentato a biomasse di potenza inferiore a 50 kW, soggetto da un punto di vista urbanistico-edilizio a mera comunicazione, se produttivo come nella fattispecie di emissioni in atmosfera, necessita del titolo abilitativo ambientale".