Bando efficientamento illuminazione pubblica: illegittimo escludere i privati
E' del tutto irragionevole limitare ai soli Comuni l'accesso a un bando regionale, per la realizzazione di iniziative di risparmio energetico sulla rete di illuminazione pubblica.
Con la sentenza n. 1671 del 25 luglio 2017, il Tar Lombardia ha disposto l'annullamento del bando "Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati" (Dgr 24 ottobre 2016, n. X/5737). Tale bando limitava la partecipazione ai soli Comuni e prescriveva, quale requisito d'ammissibilità dei progetti, la proprietà pubblica degli impianti esistenti o l'acquisizione della disponibilità degli stessi attraverso l'avvio della procedura di riscatto e immissione in possesso, prima della presentazione della domanda di partecipazione al bando stesso.
I giudici hanno dato ragione alla ricorrente — una società privata proprietaria e gestore di numerosi impianti d'illuminazione pubblica installati nel territorio lombardo — tenendo conto del fatto che, attualmente, la proprietà degli impianti di illuminazione è sia pubblica (comunale) che privata. Inoltre, l'obiettivo del bando non era quello di "regolare in termini generali la disciplina del servizio pubblico locale di illuminazione pubblica (sotto il profilo dell'assetto proprietario degli impianti e della gestione del servizio), bensì … realizzare iniziative di risparmio energetico da parte della rete di illuminazione pubblica". Da ciò ne consegue che "i beneficiari dei finanziamenti dovrebbero essere (naturalmente) i proprietari/gestori dei sistemi stessi", siano essi pubblici oppure privati.
Il bando regionale – osservano ancora i giudici – appare inoltre contradditorio, dal momento che prevede che i Comuni assegnatari dei contributi possano chiedere, successivamente alla concessione del finanziamento, che il beneficiario dei contributi sia il partner privato che realizza l'intervento, che dovrà essere individuato con gara e che dovrà stipulare un contratto di rendimento energetico o prestazione energetica. Contraddizioni che "rendono ancora più incomprensibili sia la condizione posta ai fini dell'ammissibilità della domanda e sia la limitazione dei soggetti beneficiari".
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in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)