Milano, 15 settembre 2017 - 00:00

Opzione incentivo bioliquidi sostenibili: le istruzioni del GSE

Sono online le istruzioni operative del Gestore dei servizi energetici per poter usufruire dell'opzione introdotta recentemente dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124/2017).

Ricordiamo brevemente in cosa consiste. L'articolo 5, comma 7-bis del Dl 21 giugno 2013, n. 69 (cd. "Decreto Fare") aveva previsto che gli impianti a bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31/12/12 potessero scegliere di incrementare l'incentivazione del 20% per un massimo di un anno e del 10% per il secondo anno, con corrispondente riduzione del 15% dell’incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione.

Successivamente, la legge sulla concorrenza ha modificato il comma 7-bis, introducendo per questi impianti un'altra possibilità: comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, il produttore può richiedere "di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di 4 anni a partire dal 1° luglio 2016".

I titolari di impianti a bioliquidi sostenibili che hanno ottenuto l'incremento tariffario e che volessero usufruire di questa opzione, devono inviare una manifestazione di interesse al GSE entro il 30 settembre 2017, secondo le modalità indicate nelle istruzioni operative.