Eolico in zona agricola, decide la Regione
L'autorizzazione alla realizzazione di impianti eolici in zona agricola, con deroga alla zonizzazione comunale, può essere rilasciata solo dalla Regione nell'ambito dell'Autorizzazione unica.
È quanto deciso dal Tar Puglia con la sentenza n. 1610 del 24 ottobre 2017, respingendo il ricorso di una società che ha impugnato i provvedimenti attraverso cui il Comune aveva disposto la sospensione della denuncia di inizio attività per la realizzazione di un impianto eolico da 1 MW in zona agricola.
Secondo i Giudici, il ricorso è infondato perchè i provvedimenti del Comune sono stati adottati sulla base al comma 7, articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003:
"Gli impianti di produzione di energia elettrica ... possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale ...".
Ragione per cui, "la possibilità di derogare alla zonizzazione comunale con la realizzazione di impianti eolici in zona agricola, deve necessariamente essere esercita dalla Regione nell'ambito dell’Autorizzazione Unica e non può, quindi, essere affidata alla decisione del privato in sede di Dia".
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