Milano, 23 novembre 2017 - 00:00

Conto energia e Tremonti ambiente, chiarimenti dal GSE

La detassazione prevista dalla Legge n. 388/2000, cosiddetta "Tremonti ambiente", è cumulabile con le tariffe del I e II Conto energia. Escluse dalla cumulabilità, invece, le tariffe del III, IV e V Conto energia.

Lo ha chiarito il Gestore dei servizi energetici nel comunicato stampa di ieri, 22 novembre 2017, fornendo una risposta ai numerosi interrogativi pervenuti al Gestore medesimo sulla reale possibilità di cumulo della deduzione ambientale con le tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici.

Le agevolazioni della Tremonti ambiente

Secondo quanto stabilito dalla Legge 388/2000 (commi 13-19), i costi di acquisto sostenuti per gli "investimenti ambientali", quelli "necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente", potevano essere dedotti dalla base imponibile, cioè dell'ammontare complessivo dei redditi tassabili.

Deduzione e impianti fotovoltaici

Tra questo tipo di investimenti erano ammessi anche quelli effettuati per l'acquisto e la messa in esercizio di impianti fotovoltaici. Nella fattispecie, l'impianto fotovoltaico rientrava negli "investimenti ambientali preventivi": producendo l'energia elettrica necessaria all'impresa con l'utilizzo di una fonte rinnovabile si riducono le emissioni di CO2 e pertanto si previene un possibile danno all'ambiente causato dai cambiamenti climatici.

Il  cosiddetto "decreto crescita" (Dl 83/2012) ha abrogato la deduzione degli investimenti ambientali. Quindi, dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto, non è stato più possibile accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti utili a preservare l'ambiente.

Il problema che si pone è per gli impianti entrati in esercizio prima del 25 giugno 2012: le tariffe del Conto energia erogate a questi impianti sono cumulabili con la Tremonti ambiente?

I termini della cumulabilità

Il Dl 83/2012 non dava alcuna disposizione in merito alla cumulabilità dell'agevolazione fiscale con altre misure incentivanti. E' intervenuta, perciò, l'Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016, chiarendo che la Tremonti ambiente deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

A tale proposito, l'articolo 5 del Dm 6 agosto 2010 (III Conto energia) e gli articoli 5 e 12, rispettivamente, del Dm 5 maggio 2011 (IV Conto energia) e 5 luglio 2012 (V Conto energia) non includono la detassazione per investimenti ambientali tra gli misure cumulabili con le loro tariffe incentivanti.

Dalla lettura combinata delle norme anzi citate, il GSE — nella comunicato stampa di ieri — giunge alle seguenti conclusioni:

• rispetto alle tariffe del I e II Conto energia "è possibile beneficiare sia dell'agevolazione fiscale di cui alla Tremonti ambiente sia delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, nei limiti del 20% del costo dell’investimento";

• per contro, "la detassazione di cui alla Tremonti ambiente non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto energia".

Rinuncia e istanza di rimborso

Per le imprese che negli anni passati, nonostante non fosse chiaro il comportamento da seguire, hanno deciso di cumulare le suddette agevolazioni, pur non avendone diritto, il GSE specifica che se vogliono continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto energia è necessario che il Soggetto Responsabile dell'impianto rinunci al beneficio fiscale goduto comunicandolo all'Agenzia delle entrate entro il 22 di novembre del 2018 (dodici mesi successivi alla pubblicazione del comunicato stampa del GSE) e informando il Gestore dell'avvenuta richiesta e quindi dell'effettiva rinuncia ai benefici fiscali.

Una cosa non richiamata dal GSE nel proprio comunicato stampa è, invece, la possibilità di rimborso retroattiva: per le imprese che godono delle tariffe del I e del II Conto energia e che, a causa dell'incertezza normativa, non hanno effettuato la deduzione  della "Tremonti ambiente" negli esercizi passati e vorrebbero, a seguito di questi chiarimenti, poter godere di tale agevolazione retroattivamente, è possibile fruire delle agevolazioni di cui alla "Tremonti ambiente" per gli anni passati, intraprendendo la strada dell'istanza di rimborso oppure quella della dichiarazione integrativa a favore presso l'Agenzia delle entrate.