Impianti di combustione medi, nuova disciplina sulle emissioni
I nuovi valori di emissione delle sostanze inquinanti si applicano dal 19 dicembre 2017. Previsto anche un riordino del quadro normativo che disciplina gli altri impianti termici e gli impianti termici civili.
Secondo quanto stabilito dal Dlgs 15 novembre 2017, n. 183, di recepimento della direttiva 2015/2193/Ue, gli impianti medi di combustione sono gli impianti di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentati, oltre che da combustibili fossili, anche da biodiesel, biomasse legnose (legna da ardere), biogas e biomasse da rifiuti.
Il provvedimento, modificando il Dlgs 152/2006, ha indicato i valori di emissione delle sostanze inquinanti che devono essere rispettati da questi impianti (vedi Parte III dell'Allegato 1 alla Parte V del Dlgs 152/2016).
L’applicazioni di tali valori è prevista per gli impianti medi autorizzati a partire dal 19 dicembre 2017. Per gli impianti esistenti, è stato previsto un periodo transitorio per l'adeguamento alla nuova disciplina.
Nel Dlgs 183/2017 è presente anche un riordino del quadro normativo presente nella Parte V del Dlgs 152/2006 che regola le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e una revisione del Titolo II della medesima Parte V, che regola le autorizzazioni e i limiti di emissione per gli impianti termici civili.
Per maggiori informazioni, vedi i Riferimenti in basso.
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in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
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