Generatori a biomasse, le regole per la certificazione ambientale
Entrerà in vigore il 2 gennaio 2018 il regolamento ministeriale che, attuando quanto previsto dall’articolo 290, comma 4 del Dlgs 152/2006, introduce la certificazione ambientale per i generatori di calore alimentati con biomasse solide.
Il Dm Ambiente 7 novembre 2017, n. 186 stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, come individuati alle lettere f), g) e h) della Parte I, Sezione 2, dell'allegato X alla Parte V del Dlgs 152/2006.
Il provvedimento inoltre individua le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità (da 2 a 5 stelle), i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale.
Possono essere oggetto di certificazione ambientale le seguenti categorie di generatori di calore:
• camini chiusi, inserti a legna (Uni En 13229)
• caminetti aperti (Uni En 13229)
• stufe a legna (Uni En 13240)
• stufe ad accumulo (Uni En 15250)
• cucine a legna (Uni En 12815)
• caldaie fino a 500 kW (Uni En 303-5)
• stufe, inserti e cucine a pellet — termostufe (Uni En 14785)
Il rilascio della certificazione ambientale deve essere richiesto dal produttore ad un organismo notificato, il quale effettuerà le prove secondo i pertinenti metodi riportati nell'allegato 2 al decreto.
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