Esclusione VIA, la durata è di cinque anni
I progetti esclusi dalla procedura di VIA devono essere realizzati entro cinque anni. Tale termine, tuttavia, vale solo per i procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del Dlgs 4/2008.
Lo hanno precisato i Giudici del Tar Puglia con la sentenza 1° dicembre 2017, n. 1904 che hanno esaminato una controversia tra la Regione Puglia e una società che aveva presentato un progetto per la realizzazione di un parco eolico.
Il progetto, sottoposto al procedimento di screening, era stato escluso dal procedimento di VIA. La società, nel vedersi respinta la richiesta di autorizzazione unica, aveva chiesto una proroga dell'efficacia del provvedimento di assogettabilità a VIA. Secondo la Regione, la proroga non poteva essere concessa perchè era trascorso il limite dei cinque anni.
Nel dirimere la controversia, i Giudici hanno accolto il ricorso della società precisando che la durata quinquennale dell'esclusione dalla VIA è valida per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del Dlgs 4/2008, che è intervenuto a modificare l'articolo il Dlgs 152/2006.
Per i progetti sottoposti a screening prima dell'entrata in vigore del Dlgs 4/2008 bisogna fare riferimento alla formulazione originaria del Dlgs 152/2006, che "non prevedeva alcun termine per la realizzazione dei lavori sottoposti alla fase di valutazione e, di conseguenza, nessun termine era applicabile alla esclusione dalla valutazione di impatto ambientale".
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