Tee biomasse serre agricole: non conta il risparmio effettivo
Il numero di Certificati bianchi conseguiti applicando la scheda standardizzata 40/E non deve per forza corrispondere al risparmio effettivo conseguito dall'impianto a biomassa installato in una serra agricola.
È quanto hanno stabilito i Giudici del Tar Lazio con un serie numerosa di sentenze, di cui riportiamo ad esempio la Sentenza 2 febbraio 2018, n. 1317 (vedi i Riferimenti in basso).
In particolare, i Giudici hanno esaminato il caso di un'azienda agricola che ha fatto richiesta al Gestore dei servizi energetici dei Certificati bianchi riconosciuti al risparmio di energia ottenuto dall'installazione di impianti a biomassa in serra agricola.
Il Gse ha (sia pure solo in parte) respinto la domanda con la quale l'azienza aveva presentato la Richiesta di verifica e certificazione (Rvc) dei risparmi conseguiti, perchè aveva riscontrato una discrasia tra il risparmio di energia indicato nella Rvc e quello effettivamente ottenuto dall'intervento: il "fabbisogno termico annuale" dichiarato era superiore a quello "effettivo". Secondo il Gse, all'intervento doveva essere riconosciuto un numero inferiore di Certificati, e cioè quelli corrispondenti al fabbisogno termico effettivo.
Secondo il Tar — che ha accolto il ricorso dell'azienza — il Gse è incorso in errore perchè ha calcolato il risparmio utilizzando l'effettivo "fabbisogno termico della serra" che non è contemplato in alcun modo dalla scheda tecnica standardizzata n. 40/E.
Il metodo di valutazione standardizzata, infatti, prescinde totalmente dall'effettuazione di "misurazioni dirette". Esso permette di stabilire a priori il risparmio ottenibile per ciascuna "unità fisica di riferimento" ed è questa la caratteristica che lo differenzia dal metodo di valutazione analitica che, al contrario, prevede la quantificazione del risparmio lordo "sulla base di un algoritmo di valutazione predefinito e della misura diretta di alcuni parametri di funzionamento del sistema dopo che è stato realizzato l'intervento".
Un numero inferiore di titoli può essere riconosciuto solo aggiornando la metodologia di computo dei risparmi presente nella scheda standardizzata, secondo i principi stabiliti dall'articolo 12 del Dm 28 dicembre 2012.
Pagine correlate
-
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
-
in Nextville (Incentivi e bandi)
-
Dm Sviluppo economico 28 dicembre 2012
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)