Milano, 9 aprile 2018 - 00:00

Veneto, illegittime le restrizioni regionali su impianti a biomassa e biogas

E' costituzionalmente illegittima la disposizione regionale che stabilisce, per gli impianti a biomassa e biogas, distanze minime rispetto alle residenze civili.

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2018 n. 69, ha bocciato due commi dell’articolo 111 della legge regionale n. 30/2016 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) con cui il Veneto aveva introdotto alcune limitazioni alla realizzazione di impianti energetici a biomassa, a biogas, gas di discarica e di processi di depurazione.

Secondo la Consulta, è in primis illegittimo il comma 2 dell'articolo 111, con cui la Regione ha introdotto delle distanze minime per la collocazione degli impianti, superando così il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale. I giudici hanno ribadito come le Regioni possono sì procedere ad indicare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti; non possono però introdurre "limiti generali, valevoli sull'intero territorio regionale − nella specie, distanze minimi da rispettare per la localizzazione − perché ciò contrasterebbe con il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili". Infatti, secondo quanto previsto anche dalle linee guida nazionali (Dm 10 settembre 2010), una valutazione sulla collocazione del progetto e sugli interessi pubblici coinvolti non dovrebbe essere effettuata a priori ma dovrebbe emergere in fase procedimentale, nel corso della conferenza dei servizi.

Da segnalare, infine, anche la bocciatura da parte dei giudici del comma 5 del medesimo articolo 111, in cui si prevede che gli impianti a biomassa e biogas possano essere autorizzati soltanto "qualora conformi alle prescrizioni contenute negli elaborati di valutazione ambientale strategica e pareri connessi relativi al piano energetico regionale (…), e, ove presenti, ai piani energetici comunali". Disposizione palesemente in contrasto con il paragrafo 14.5. delle linee guida nazionali, in cui è stabilito in maniera chiara che il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatico, contenute nel Piano energetico regionale o delle quote minime di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, "non preclude l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento autorizzatorio".