Attività edilizia libera, in GU il glossario degli interventi
Il decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contiene in allegato l'elenco delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera.
Il glossario, in attuazione dell'articolo 1 comma 2 del Dlgs 222/2016, individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio).
Ci limitiamo qui a segnalare, tra le categorie di intervento rientranti nell'edilizia libera e individuate dal provvedimento, quelle che hanno a che fare (o che possono avere a che fare) con l'efficienza energetica e/o le fonti rinnovabili:
• la manutenzione ordinaria;
• le pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
• i pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici.
Con successivi decreti, il glossario verrà completato con gli elenchi delle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire.
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