Sismabonus anche per interventi di demolizione e ricostruzione
I contribuenti possono fruire dell’agevolazione per interventi di miglioramento sismico di edifici anche nel caso delle spese sostenute per la demolizione e ricostruzione di un edificio, a patto che venga mantenuta la volumetria preesistente.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella Risoluzione 34/E del 27 aprile 2018, rispondendo a un quesito di tre comproprietari di un edificio che chiedevano se la detrazione antisismica dell'80% potesse spettare anche "per l’intervento di demolizione e fedele ricostruzione, con riduzione di due classi di rischio sismico, di unità immobiliare attualmente censita nella categoria catastale F/2 (unità collabenti), in quanto danneggiata dal sisma".
L’Agenzia ha precisato che possono accedere al sismabonus anche coloro che decidono di demolire e ricostruire un edificio, a patto che venga mantenuta la stessa volumetria di quello preesistente e facendo salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Questo perchè tali interventi rietrano tra quelli di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione.
Ai fini della applicazione della detrazione è, perciò, necessario che "dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione".
Con la medesima Risoluzione, l'Amministrazione finanziaria chiarisce che i tre comproprietari possono dividere le spese in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuno e che ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%, prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
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