In GU il decreto sulla banca dati incentivi GSE
Il provvedimento definisce le modalità di gestione dei flussi informativi che confluiscono nella banca dati nazionale, istituita presso il GSE e relativa agli incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica.
Il Dm sviluppo economico 2 maggio 2018, attuando quanto disposto dall'articolo 15-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, stabilisce anche le forme di collaborazione e raccordo tra il GSE, l'ENEA e le amministrazioni pubbliche autorizzate a erogare incentivi o sostegni finanziari nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.
In sede di prima applicazione, fermi restando i successivi aggiornamenti, il GSE considera almeno i seguenti incentivi:
• incentivi in conto energia, erogati e in corso di erogazione, gestiti dal GSE per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili e per piccoli interventi di efficienza energetica nonché i Certificati bianchi;
• detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici in base ai dati raccolti, monitorati e conservati dall'ENEA;
• incentivi in conto capitale erogati da altre amministrazioni pubbliche.
Entro il 15 ottobre, il GSE dovrà pubblicare le caratteristiche della banca dati, specificando la tipologia di interventi incentivati considerata e, per ciascun tipo, i dati oggetto di inserimento nella medesima banca dati e le relative modalità di inserimento.
Entro il 15 novembre, infine, il GSE dovrà pubblicare le modalità tecniche di dettaglio per l'abilitazione all'accesso, il conferimento delle informazioni e la consultazione della banca dati da parte delle amministrazioni pubbliche.
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