Tar: VIA può comprendere valutazioni tecniche su impianto FER
Nell'esprimere un giudizio di compatibilità ambientale, la Regione ha facoltà (e dovere) di effettuare una valutazione complessiva che tenga conto anche degli aspetti tecnico-economici di un progetto oltre che di quelli prettamente ambientali.
Per questo i giudici del Tar Sardegna, con sentenza n. 439 del 14 maggio 2018, hanno respinto il ricorso di una società che aveva in progetto la realizzazione di un impianto termodinamico da 55 MW elettrici su cui, al termine di un approfondito iter procedimentale, la Regione aveva espresso un giudizio negativo di compatibilità ambientale.
La società ricorrente sosteneva trattarsi di un atto illegittimo, poiché alla Giunta regionale sarebbe preclusa la facoltà di analizzare in sede di VIA fattori esterni alle problematiche strettamente ambientali, quali i costi-benefici, la produttività e l'idoneità tecnica dell'impianto. Aspetti che – sempre secondo la ricorrente – avrebbero potuto essere esaminati soltanto in sede di Conferenza di servizi decisoria.
"In realtà – si legge nella sentenza — l'ambito di competenza spettante alla Giunta regionale è complessiva, con facoltà (e dovere) di svolgimento di un giudizio di compatibilità ambientale, sia in riferimento a fattori squisitamente di impatto sul territorio, sia in riferimento al rapporto fra sacrificio ambientale e conseguimento del risultato energetico".
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