Illegittima la moratoria campana sull'eolico
La sospensione delle autorizzazioni per impianti eolici su tutto il territorio regionale, deciso dalla Regione per i mesi da aprile e ottobre del 2016, viola gli articoli 41, 97 e 117, commi 1 e 3 della Costituzione.
Questo è quanto stabilito dai Giudici della Corte Costituzionale con la sentenza 20 giugno 2018, n. 177, con cui hanno valutato la questione di legittimità costituzionale posta dal Tar Campania e riferita all'articolo 15 comma 3 della Lr 5 aprile 2016, n. 6.
Con Ordinanza n. 1773 del 1 aprile 2017, il Tar aveva, infatti, valutato come "indiscriminata" la moratoria attraverso cui la Regione aveva di fatto sospeso – a partire dal 6 aprile 2016 — il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici, in attesa dell’approvazione delle delibere sulle aree non idonee (approvazione arrivata molti mesi dopo, con Dgr 532/2016 e Dgr 533/2016).
Ritenendo fondata la questione di legittimità costituzionale, i Giudici del Tar sospesero il giudizio e disposero la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Secondo i Giudici della Corte, violando gli articoli 41, 97 e 117, commi 1 e 3 della Costituzione, la legge campana:
• ha penalizzato le strategie industriali di settore — che non possono prescindere dal fattore tempo -, alterando il contesto normativo esistente, caratterizzato da una tempistica certa e celere legata ai tempi dell'Autorizzazione unica (articolo 12, comma 4, Dlgs n. 387/2003);
• ha sottratto l'intero territorio regionale alla costruzione e all’esercizio di impianti eolici, prescrivendo limiti generali in contrasto con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione europea;
• collide con le norme di principio della legge nazionale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia2 e con la normativa europea, che "mostrano chiaramente di non tollerare condizionamenti, anche se giustificati da un'asserita esigenza di tutela dell'ambiente" e che "impediscono l'arresto dei procedimenti autorizzatori in nome della salvaguardia di interessi ulteriori, i quali possono comunque trovare considerazione nel contesto procedimentale unificato, attraverso una concreta ponderazione della fattispecie in sede amministrativa".
I Giudici hanno valutato, invece, legittima la moratoria per gli impianti a biomassa prevista dal comma 4, articolo 15 della medesima legge regionale.
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