Certificati bianchi, ancora una revisione del contributo tariffario
Arera ha ridefinito il contributo tariffario modificando alcuni aspetti dell'attuale formula di determinazione del contributo medesimo e eliminando il riferimento al contributo preventivo. Aggiornate anche le Regole del mercato dei TEE a cura del GME.
Prima della pubblicazione del Dm 10 maggio 2018 — di modifica delle Linee guida sui Certificati bianchi (Dm 11 gennaio 2017) -, l'Autorità aveva introdotto un contributo unitario di riferimento, basato su dati disponibili ex ante, e un contributo tariffario definitivo unitario, calcolato alla fine del periodo rilevante per ciascun anno d’obbligo.
In seguito alle modifiche introdotte dal decreto, con la delibera 27 settembre 2018, n. 487/2018/R/efr, l'Autorità ha ridefinito alcuni aspetti della formula di determinazione del contributo tariffario unitario.
La nuova formula "prevede il calcolo mediante la media ponderata, sulle quantità scambiate, dei prezzi medi degli scambi riscontrati sul mercato e dei prezzi rilevanti dei bilaterali nei dodici mesi precedenti la conclusione di ciascun anno d'obbligo".
Se il valore del contributo risultante dalla formula fosse superiore al limite dei 250 €/TEE introdotto dal Dm 10 maggio 2018, sarà quest'ulitmo ad essere erogato.
In particolare, nella formula è stato eliminato il riferimento al "prezzo di riferimento rilevante di sessione" ed è stata introdotta la grandezza "prezzo rilevante mensile dei bilaterali", espressa in €/TEE, che tiene conto dei prezzi degli scambi di TEE avvenuti tramite gli scambi bilaterali.
Inoltre, è stata eliminata la definizione preventiva del contributo di riferimento — previsto dall'articolo 4, comma 1, della deliberazione 435/2017/R/efr — e, di conseguenza, anche la sua correlazione con esso dello stesso contributo tariffario riconosciuto. Rimane, dunque, solo il contributo tariffario unitario.
In attuazione di quanto previsto dalla delibera 487/2018/R/efr, il GME ha modificato Regole di funzionamento del Mercato dei Titoli di efficienza energetica, per eliminare i riferimenti al "prezzo di riferimento rilevante di sessione".
La versione aggiornata delle Regole entra in vigore in oggi 1° ottobre 2018.
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