Fondo efficienza energetica, stabiliti criteri garanzia di ultima istanza
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità della garanzia dello Stato sugli interventi di garanzia del Fondo nazionale per l'efficienza energetica.
Essi sono contenuti nel Dm Finanze 6 settembre 2018, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 7 del Dlgs 102/2014.
In particolare, il decreto stabilisce che la garanzia dello Stato opera nel caso di inadempimento da parte del Fondo, in relazione agli impegni assunti a titolo di garante e limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa.
La richiesta di escussione della garanzia va presentata al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento del tesoro — Direzione VI e a Invitalia (gestore del Fondo) dopo 60 giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo.
Il Ministero provvederà al pagamento dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.
Per maggiori informazioni, vedi i Riferimenti in basso.
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