Milano, 16 ottobre 2018 - 00:00

Autorizzazione paesaggistica fotovoltaico: diniego deve essere puntuale e motivato

Le motivazioni alla base del diniego dell'autorizzazione paesaggistica devono contenere un esame dettagliato delle caratteristiche concrete dell'opera e l'analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare.

Con sentenza n. 1168 del 6 settembre 2018, il Tar Toscana si è occupato del caso di un progetto di impianto fotovoltaico da installare sulla copertura di un'abitazione privata. Sia la commissione paesaggistica comunale che, successivamente, la competente Soprintendenza hanno negato l'autorizzazione paesaggistica in quanto "entrambe le falde risultano visibili dalla viabilità pubblica alterando le visuali panoramiche che si aprono da e verso il contesto circostante ed il paesaggio collinare".

Un giudizio di incompatibilità paesaggistica che, secondo i Giudici amministrativi, è fondato "sul solo rilievo del cambiamento indotto dalla presenza della nuova opera" e che risulta dunque privo di "una sufficiente esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un'opera non sia idonea a inserirsi nell'ambiente, attraverso l'esame delle sue caratteristiche concrete e l'analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare".

E trattandosi di un'autorizzazione riguardante la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, nei cui confronti l'ordinamento normativo esprime "un chiaro favor", le ragioni del diniego dovrebbero essere a maggior ragione "puntuali ed analitiche". Anche perché, come ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza (si veda ad esempio Sentenza Consiglio di Stato 23 marzo 2016, n. 1201), "la produzione di energia da fonte solare è attività che può concorrere, indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici".

La valutazione paesaggistica, quindi, non può limitarsi a esaminare la contrapposizione tra interesse pubblico e interesse privato, ma "deve farsi carico della complessità degli interessi pubblici coinvolti".