Decreto fiscale in GU, confermate modifiche calcolo accise cogenerazione
Entra in vigore oggi, 24 ottobre 2018, il decreto che contiene disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Tra queste, la nuova modalità di calcolo delle accise per i combustibili impiegati in impianti di cogenerazione.
Con il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 199 (anche noto come decreto fiscale), il Governo ha messo la parola fine all'annosa vicenda legata alla modalità di calcolo delle accise per i carburanti utilizzati negli impianti di cogenerazione.
Come per tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, secondo quanto stabilito dall'articolo 3-bis del decreto-legge 16/2012 (convertito dalla Legge 44/2012), anche al combustibile utilizzato negli impianti di cogenerazione si applicano le aliquote agevolate previste per la produzione di energia elettrica. Ma tali aliquote non si calcolano su tutto il quantitativo di combustibile utilizzato. Per determinare i quantitativi di combustibile sottoposti ad accisa, il Dl 16/2012 stabilì che bisognava fare riferimento a dei coefficienti da individuare con un futuro decreto, mai pubblicato.
In attesa che quest'ultimo venisse varato, per la determinazione dei coefficienti, il Dl 16/2012 stabilì di tornare alla metodologia contenuta nella Delibera 16/98, ma con una riduzione del 12% dei parametri.
Dal 31 dicembre del 2012, termine ultimo entro cui doveva uscire il decreto attuativo, si è fatto ricorso a numerose proroghe. L'ultima è stata quella stabilita dal "Milleproroghe 2017" (Dl 244/2016): fino al 31 dicembre 2017, per il calcolo dell'accisa agevolata riservata alla cogenerazione si doveva continuare ad applicare la metodologia di calcolo stabilita dalla Delibera 16/98, con la riduzione del 12% dei parametri. E dal 1° gennaio del 2018? Cosa bisognava fare in questa situazione di completo vuoto normativo?
Con l'articolo 19 contenuto nel decreto-legge fiscale, si cerca di porre rimedio a entrambe le mancanze:
• modificando l'articolo 3-bis del decreto-legge 16/2012: non dovremo più attendere nessun decreto attuativo. In sostituzione, si è deciso di intervenire sul Testo Unico accise (Dlgs 26 ottobre 1995, n. 504), prevedendo che, in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibile impiegati nella produzione di energia elettrica siano determinati da appositi consumi specifici convenzionali, indicati, per tipologia di combustibile, in una tabella presente nello stesso decreto (per maggiori informazioni, vedi i Riferimenti in basso). La nuova modalità di calcolo si applica a partire dal 1° dicembre 2018.
• colmando il vuoto normativo di quasi un anno: dal 1° gennaio al 30 novembre 2018 vale la metodologia di calcolo stabilita dalla Delibera 16/98, con la riduzione del 12% dei parametri.
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