Lombardia, precisazioni su autorizzazione paesaggistica semplificata
Con due comunicati, la Regione fornisce chiarimenti su alcuni aspetti procedimentali legati all'autorizzazione paesaggistica semplificata e alla presentazione dell'esame paesistico.
Il Comunicato regionale 22 ottobre 2018, n. 144, a seguito di alcune richieste presentate degli enti locali lombardi, precisa che, anche in caso di procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica (Dpr 31/2017) è obbligatoria l'acquisizione del parere della commissione per il paesaggio locale.
Anzi, "l'omissione di tale passaggio procedurale costituisce un vizio di legittimità del provvedimento finale, per violazione di legge, e può condurre alla caducazione del provvedimento stesso, laddove impugnato nelle competenti sedi giurisdizionali".
Una precisazione viene fatta anche riguardo alla quasi impossibilità di rispettare il termine di 20 giorni per la trasmissione di tutta la pratica alla Soprintendenza, la Regione fa presente che tale termine è di ordine ordinatorio e non perentorio.
Il Comunicato regionale 22 ottobre 2018, n. 145, invece, chiarisce che l'obbligo dell'esame paesistico vale per gli interventi da realizzarsi nelle zone non soggette ad autorizzazione paesaggistica individuate nel Piano paesistico regionale (Ppr) e non va esteso a quegli interventi che a livello nazionale, in seguito a quanto disposto dal Dpr 31/2017, sono stati valutati a priori irrilevanti sotto il profilo paesaggistico in ragione della loro particolare natura e, come tali, esclusi dall'autorizzazione paesaggistica.
Per maggiori informazioni, invitiamo i lettori a consultare i Comunicati nei Riferimenti in basso.
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