Obbligo diagnosi energetiche, chiarimenti dal MiSE
Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato un documento che chiarisce cosa bisogna fare nel caso in cui l'impresa obbligata abbia adottato la certificazione ISO 50001.
Secondo il documento del Ministero, la grande impresa che adotta un sistema di gestione volontaria ISO 50001, certificato da un Organismo di certificazione regolarmente accreditato, non è tenuta ad eseguire la diagnosi obbligatoria prevista dall’articolo 8, comma 1 del Dlgs 102/2014.
L'esenzione vale solo nel caso in cui il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità a quanto disposto nell'Allegato 2 al Dlgs 102/2014.
Per usufruire dell'esenzione, l'impresa deve inviare all'ENEA:
• "matrice di sistema" da redigere in base al format "tipo" proposto, nella quale sia possibile evincere secondo quali criteri e modalità il sistema di gestione dell’energia ISO 50001 implementato è rispondente ai requisiti dell’Allegato 2 al Dlgs 102/14; il format tipo della matrice di sistema con indicazione degli elementi minimi richiesti è pubblicato sul sito Enea;
• file excel riepilogativo/i contenente/i elementi quantitativi degli indicatori EnPI di prestazione energetica delle principali aree di Uso Significativo dell’Energia (Aree USE) individuate dall’organizzazione, seguendo le indicazioni fornite da ENEA nell’ambito delle “Linee Guida per il Monitoraggio nel settore industriale”, ovvero delle guide settoriali pertinenti, pubblicate sul sito di Enea.
Il documento contiene anche ulteriore specificazioni su perimetro della certificazione ISO 50001 e impresa multisito.
Per maggiori informazioni, vedi i Riferimenti in basso.
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