Ecobonus, no al fototermico
Le spese sostenute per l'installazione di sistemi fototermici non possono usufruire della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica, ma possono beneficiare della detrazione per le ristrutturazioni edilizie.
Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate nella Risposta 27 dicembre 2018, n. 135, con cui ha fornito chiarimenti a un contribuente che chiedeva se, per la fornitura e posa in opera di un sistema fototermico (anche noto come termofotovoltaico), fosse possibile accedere alle detrazioni del 65% previste per gli interventi di riqualificazione energetica, di cui alla legge 296/2006 (Ecobonus).

Nella risposta, l'Agenzia mette in evidenza che, come già precisato dalla Circolare del 1° aprile 2016 n. 9, il fotovoltaico non può accedere all'Ecobonus. Ora, il fototermico è sostanzialmente un impianto fotovoltaico, con recupero del calore prodotto in eccesso dall'impianto fotovoltaico stesso. In quanto tale si configura come un sistema "finalizzato alla produzione e recupero di energia elettrica" e, perciò, non può fruire dell'Ecobonus.
Il alternativa, il contribuente può optare per le detrazioni del 50% previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
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