Milano, 7 gennaio 2019 - 00:00

Oneri sbilanciamento, il CdS ribalta sentenza TAR su pregresso

Il Consiglio di Stato ha dato ragione ad Arera sul ripristino dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento per il periodo 2013-2014 secondo le modalità stabilite dalla delibera 111/2016.

Secondo la sentenza del 31 dicembre 2018, n. 7317, la delibera Arera 522/2014/R/eel — che per il periodo 2013-2014, aveva stabilito il ripristino della regolazione precedente — è legittima.

Facciamo un po' di storia: con la sentenza n. 2936 del 9 giugno 2014, il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso dell'Autorità e confermato il definitivo annullamento della delibera 281/2012/R/EFR con cui aveva preso avvio, nel 2012, la revisione del servizio di dispacciamento per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili (per maggiori informazioni vedi Riferimenti).

In seguito a ciò, l'Autorità rivede le modalità di applicazioni dei corrispettivi di sbilanciamento con la delibera 522/2014/R/EEL, la quale, tra le altre cose, stabilisce che "relativamente al periodo tra l'1 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della medesima deliberazione 281/2012/R/efr) e il 31 dicembre 2014, Terna applicherà i corrispettivi di sbilanciamento, come inizialmente definiti dalla delibera n. 111/06 (articolo 40, commi 40.4 e 40.5), ossia nella loro versione antecedente alla deliberazione 281/2012/R/efr successivamente annullata".

Alcuni operatori del settore fanno ricorso al Tar, ritenendo che questa decisione avrebbe prodotto effetti distorsivi e antiecomonici. Il Tar gli dà ragione e "censura" la parte della delibera 522/2014/R/EEL, che stabiliva il ripristino della regolazione precedente per il periodo 2013-2014.

L'Autorità ricorre al Consiglio di Stato, che ribalta la sentenza del Tar e dichiara legittimo quanto stabilito dalla delibera 522/2014/R/EEL per il pregresso.

Secondo i Giudici, il Tar Milano ha "travalicato i limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità in materia di riesercizio del potere discrezionale attribuito all’Autorità" e, per contro, l'Autorità, nel ridare vigore alla delibera 111/06, si è correttamente conformata alle precedenti sentenze della giustizia amministrativa, senza incorrere in "alcuna violazione dei principi di certezza, ragionevolezza e prevedibilità della regolazione".

In conclusione, secondo i Giudici "la reviviscenza era l’unico esito a cui poteva giungere l’Autorità a seguito del precedente annullamento senza poter questa selezionare arbitrariamente dei meccanismi di mitigazione non previsti dal giudice di annullamento, nonché ragionevole perché, nel contemperamento di interessi, se anche è possibile che la disciplina della delibera n. 111/2006 può essere stata svantaggiosa per alcuni operatori (che anche in altri contenziosi l’hanno impugnata), nondimeno per altri essa è stata comunque vantaggiosa".