Impianto a biomassa, no autorizzazione alle emissioni post Au
La valutazione sulle emissioni in atmosfera di un impianto dovrebbe sempre essere definita prima del rilascio dell'Autorizzazione unica (ex articolo 12 del Dlgs n. 387/2003), dal momento che questa include a autorizza anche tale profilo.
È questo, in sostanza, il contenuto della sentenza n. 316 del 15 maggio 2019, con cui il Tribunale amministrativo delle Marche si è occupato del travagliato iter autorizzativo di un impianto di cogenerazione alimentato ad olio vegetale. Iter che si è sviluppato su due binari procedurali e temporali separati: prima, infatti, si è svolto il procedimento autorizzativo unico — di competenza regionale — per la costruzione e l'esercizio dell'impianto (Autorizzazione unica), rinviando invece a successive valutazioni provinciali l'autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera.
I giudici hanno riscontrato in questo modus operandi una sostanziale non conformità allo schema procedimentale ed autorizzatorio previsto dall'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003. Infatti, l'autorizzazione definitiva alle emissioni gassose in atmosfera, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Provincia competente e trasmesse alla Regione, è arrivata ad oltre due anni di distanza dal rilascio dell'Autorizzazione unica. Secondo i giudici, in questo modo è stata realizzata una sorta di sanatoria con effetto retroattivo ("ex tunc"), non prevista dalle norme vigenti, dal momento che le valutazioni sulle emissioni "avrebbero dovuto precedere, e non seguire, l'autorizzazione unica (...)".
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in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)