Valle d'Aosta, regole VIA non conformi a normativa nazionale
Milano, 24 giugno 2019 - 00:00

Valle d'Aosta, regole VIA non conformi a normativa nazionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi alcuni articoli della legge regionale n. 3/2018, con cui la Valle d'Aosta aveva apportato significative modifiche alla norma regionale di riferimento sulla VIA (Lr 26 maggio 2009, n. 12).

Con sentenza n. 147 del 19 giugno 2019, la Consulta censura innanzitutto il combinato disposto degli articoli 12 e 13 della Lr n. 3/2018, che "configurerebbe il provvedimento di Via regionale quale atto autonomo da integrare nell'atto autorizzativo rilasciato da altre strutture regionali competenti." La Regione, quindi, ha legiferato in maniera difforme dall'articolo 27-bis del Dlgs 152/2006, prevedendo che l'iter dei procedimenti di Via di competenza regionale si concluda con un provvedimento di Via, anzichè con un "provvedimento autorizzatorio unico regionale" comprensivo del provvedimento di Via e di tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

È inoltre illegittimo anche l'articolo 10 della Lr n. 3/2018, poiché prevede che i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale possano esprimere il loro parere anche "nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalla struttura competente". La possibilità — anziché l'obbligo — di ricorrere alla conferenza di servizi quale sede decisoria di adozione del provvedimento di Via regionale, la relega "a un ruolo meramente consultivo e marginale, secondo una previsione che contrasta con il disegno normativo prefigurato dall'articolo 27-bis del Codice ambiente."

Sono, infine, illegittimi anche l'articolo 16, comma 1 e alcuni punti dell'Allegato A della Lr n. 3/2018, recanti l'elenco degli impianti sottoposti a VIA/screening di competenza regionale. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, l'Allegato A non soltanto contiene tipologie di progetti "non perfettamente corrispondenti alle fattispecie contenute nel Dlgs n. 152 del 2006", ma prevede anche "soglie dimensionali inferiori a quanto previsto dalla disciplina statale senza contestualmente stabilire 'limiti' massimi idonei ad evitare sovrapposizioni."