Ecobonus, sì a demolizione e ricostruzione con volumetria inferiore
Un intervento ristrutturazione edilizia con demolizione e successiva ricostruzione può beneficiare della detrazione per il risparmio energetico, anche se l'edificio ristrutturato ha una sagoma diversa e volumetria inferiore rispetto al preesistente.
Lo ha fatto sapere l'Agenzia delle entrate con la Risposta del 27 giugno 2019, n. 210, data a un contribuente che chiedeva un parere circa l’applicabilità della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica per interventi effettuati su un edificio esistente. Nel caso specifico, dopo la ristrutturazione, l’edificio ha assunto una sagoma diversa e una volumetria inferiore dell’1,5% rispetto al precedente.
È noto come con la Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 ha stabilito che la detrazione viene concessa solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente (fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica).
Questa regola generale, tuttavia, non si applica nel caso di volumetria inferiore. Secondo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, infatti, le modifiche apportate alla definizione di ristrutturazione contenuta nel Testo unico edilizia (Dpr 380/2001) fanno ritenere che gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche con volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, rientrino nella definizione di ristrutturazione edilizia stessa.
Sulla base di tali chiarimenti, l'Agenzia afferma che un edificio oggetto di ristrutturazione con sagoma diversa e volumetria inferiore rispetto all’immobile preesistente, può "beneficiare della detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione energetica, sempreché siano pienamente rispettati i limiti di efficienza e trasmittanza energetica imposti dalla normativa in materia".
Precisando che ciò è valido solo nel caso di immobile non sottoposto ai vincoli previsti dal decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), "in quanto l’intervento sull’edificio non potrebbe definirsi di 'ristrutturazione edilizia' non essendo rispettato il requisito della 'medesima sagoma dell’edificio preesistente' richiesto dalla norma".
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