Locazioni brevi, no al Bonus casa per immobili ereditati
Chi affitta, anche per brevi periodi, un immobile ereditato e su cui sono stati fatti interventi di ristrutturazione edilizia non può usufruire delle detrazioni fiscali del 50%.
È quanto chiarito dalla Risposta n. 282 del 19 luglio 2019, con cui l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti a un contribuente che chiedeva se fosse possibile continuare a godere delle detrazioni Irpef legate a un immobile ereditato, anche se concesso in locazione per un breve periodo.
È noto come, in caso di decesso dell'avente diritto alla detrazione, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Nella Risposta, l'Agenzia precisa che la detenzione materiale e diretta del bene "deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale l’erede intenda fruire delle residue rate di detrazione".
Da ciò consegue che in tutti i casi in cui l’immobile ereditato sia affittato, anche solo per un breve periodo dell’anno, l’erede non possa usufruire della quota di detrazione per l’intero anno di riferimento.
In altri termini, se l'erede affitta l'immobile, poniamo, da giugno a settembre 2019, non potrà godere della quota di detrazione per tutto il 2019. Potrà continuare a usufruirne a partire dal 2020, sempre che rispetti la regola della detenzione materiale e diretta del bene.
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