Anche per il minieolico vige l'obbligo del corretto inserimento nel paesaggio
Sebbene si tratti di piccoli impianti, ciò non toglie che possano avere significativi impatti ambientali, in specie se installati in modo massiccio e in aree vulnerabili.
Questo in sintesi quanto emerge dalla Sentenza del Tar Campania 3 luglio 2019, n. 3651, in cui i Giudici hanno esaminato il ricorso di un'azienda che si era vista negare dal Comune l'autorizzazione per la realizzazione di un impianto minieolico con una potenza di 59,99 kW.
Secondo il ricorrente, infatti, trattandosi di un piccolo impianto che va autorizzato attraverso il procedimento semplificato della PAS (articolo 6, Dlgs 28/2011), non si applicherebbe quanto disposto dalle linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili (Dm 10 settembre 2010), rispetto al corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio.
A parere dei Giudici, tale valutazione non è corretta. Al contrario, dalle citate Linee guida deriva "la necessità di compiere senz’altro, anche con riferimento agli impianti c.d. minieolici, la valutazione del 'corretto inserimento nel paesaggio', tenuto conto del fatto che – sebbene innocui, singolarmente considerati – essi possono comunque produrre impatti ambientali significativi ove installati in numero rilevante e/o in aree maggiormente vulnerabili".
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