Via illegittima senza pubblicazione su web
Milano, 24 settembre 2019 - 00:00

Via illegittima senza pubblicazione su web

Ai sensi del Dlgs 152/2006, la documentazione relativa alla valutazione di impatto ambientale di un progetto deve essere pubblicata sul sito web dell'autorità competente. In caso contrario, il provvedimento di Via non risulta valido.

Con sentenza n. 4322 del 12 agosto 2019, i giudici del Tar Campania hanno annullato il provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato per il progetto di realizzazione di un impianto eolico. Nella sezione nella sezione web "Valutazioni ambientali: Vas-Via-Vi" della Regione Campania, era stata pubblicata l'istanza di Via con indicazione del proponente e della data di presentazione dell'istanza, priva però di qualunque allegato documentale e dell'indicazione degli uffici cui rivolgersi o del collegamento cui accedere per prenderne visione.

I giudici sottolineano che la mancata pubblicazione sul sito web regionale degli atti progettuali e di tutti quelli intervenuti nel corso del procedimento rappresenta una violazione sia dell'articolo 24, comma 10 del Dlgs 152/2006 che del punto 3.2.1 delle Linee operative regionali. La pubblicazione web, infatti, insieme all'altra forma di pubblicità prevista dall'articolo 23, comma 3 del Dlgs 152/2006 (il deposito degli atti presso gli uffici dell'autorità competente, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati), costituisce un obbligo di legge volto a garantire con maggiore facilità l'accesso pubblico alla vicenda procedimentale.

Anche se gli articoli 23 e 24 del Dlgs 152/2006 a cui fa riferimento la sentenza risultano oggi modificati (per effetto delle novità apportate dal Dlgs 104/207), rimane comunque previsto dalle vigenti regole l'obbligo di pubblicare su web la documentazione completa sul progetto, al fine di fornire "un'informazione completa e quindi a una partecipazione cosciente dei soggetti interessati".

Va infine osservato che nel caso in esame la situazione era anche aggravata dal fatto che il progetto deficitava sia di una valutazione dei cosiddetti "impatti cumulativi" sia dell'assenza della valutazione di incidenza, nonostante la vicinanza dell'impianto ad un sito compreso nella rete "Natura 2000".